Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 9.11.20, in ossequio al recente indirizzo della Cassazione, statuitisce la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.00 anche se la Banca abbia rispettato le prescrizioni di cui all’art. 7) della stessa delibera CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31.12.00, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido.
Nel caso di specie, in assenza di accordo sottoscritto tra le parti, il Tribunale ha condannato la Banca alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della capitalizzazione applicata, riducendo sensibilmente la debitoria.
Tribunale di Foggia, sent. del 9.11.20