C’era un tempo in cui la Banca non poteva in nessun caso applicare dei tassi usurari al Cliente, ma quel tempo sembra oramai finito: la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, proprio ieri ha stabilito che se il tasso applicato dalla Banca, legittimo alla data di sottoscrizione del contratto, divenisse usurario nel corso dello svolgimento del contratto, allora quel tasso, seppur in usura per un certo periodo, è totalmente legittimo.

QUALI SONO I MUTUI INTERESSATI DALLA SENTENZA?

La questione interessa tutti i mutui a tasso fisso stipulati tra il 2007 ed il 2008. In quegli anni, il tasso mediamente praticato era nell’ordine del 7%, mentre il tasso soglia di periodo si attestava intorno al 9%; contratti pienamente legittimi al momento della stipula!!!

Ma, in seguito alla crisi finanziaria del 2009 la BCE, per incentivare la ripresa, ha abbassato i tassi e, conseguentemente, anche il tasso soglia è diminuito sino al 6% circa: l’effetto finale è che tutti i mutui a tasso fisso del 2007-2008 prevedevano l’applicazione di un tasso di interesse (7%) divenuto usurario.

Considerato che l’usura ha colpito i mutui in questione soltanto nel corso del contratto, si è coniato il termine “usura sopravvenuta”.

MA, NON E’ STATO SEMPRE COSI’

Fino all’altro ieri, tutti i clienti potevano ricorrere in Tribunale per ottenere il maltorto, invocato la storica sentenza della Corte di Cassazione n. 602 del 11 gennaio 2013, la quale recita:

la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia”.

In alternativa, il mutuatario poteva ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), rifacendosi alla decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisione n. 77 del 10 gennaio 2014) che, in relazione a un caso di usura sopravvenuta, decideva come segue:

Il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che l’intermediario rimborsi alla ricorrente quanto incassato a titolo di interessi e oneri superiori alla soglia, a far data dal 1° gennaio 2009”.

MA DA IERI MOLTO E’ CAMBIATO

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S.U.U. n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha chiarito che l’usura sopravvenuta è totalmente legittima in quanto non è ravvisabile una specifica violazione della legge antiusura (art. 644 c.p. e art. 1815, secondo comma, c.c.) dato che, come chiarito dal Legislatore all’art. 1, comma 1, del D.L. 394/00:

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

In pratica, il momento rilevante ai fini dei controlli antiusura è soltanto quello stipulazione del contratto, non assumendo rilievo la violazione della normativa antiusura nel corso dello svolgimento del contratto.

Ed ancora, l’applicazione di tassi usurari nella fase di esecuzione del contratto non implicherebbe nemmeno una violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della Banca (art. 1375 c.c.) perché richiedendo degli interessi in usura, secondo la Cassazione, la Banca si limiterebbe a esercitare un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Commento

La sentenza della Corte di Cassazione è sicuramente ambigua e pericolosa: l’usura è una anomalia del sistema bancario che va combattuta, mai ammessa, né tantomeno legalizzata.

E’ impensabile che l’ordinamento italiano ammetta che un mutuatario paghi degli interessi usurari, seppur per un minimo periodo di tempo.

Inoltre, se non vi sarà un cambio di rotta, è pensabile che in tutti i futuri periodi di crescita economica, chi sceglie un mutuo a tasso fisso opterà per un contratto che verosimilmente avrà un costo usurario nei periodi di crisi economica, quando i tassi soglia scenderanno. Ciò comporterà:

  1. una iniqua distribuzione delle risorse: applicando tassi usurari il sistema finanziario acquisirebbe una maggiore fetta della torta prodotta, a discapito dell’economia reale;
  2. il sorgere di problemi sociali: nei periodi di crisi economica, quando la situazione è già difficile, le famiglie che hanno optato per un tasso fisso nel 2007-2008 si troverebbero a pagare interessi probabilmente in usura, e ciò non potrà che peggiorare la loro situazione finanziaria.

Si spera in un nuovo intervento della Cassazione, capace di valutare meglio le conseguenze, anche sociali e morali, delle proprie decisioni.

CategoriaDiritto Bancario
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