LA SENTENZA

Con la sentenza n. 7779/2015, pubblicata il 25/05/2015, il Tribunale di Napoli ha chiarito che: “(…) poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro”.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il riferimento normativo della sentenza in esame è l’art. 117 del TUB che, al comma 8, stabilisce che “La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

Le istruzioni che assumono rilievo per la questione in esame sono quelle del 25 luglio 2003, denominate “Istruzioni di vigilanza per le Banche”, promosse dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con delibera del 4 marzo 2003 (artt, 9 e 12 della delibera), ed entrate in vigore a partire dal 1 ottobre 2003 (art. 14 della delibera).

Nelle suddette istruzioni, al Titolo X, capitolo 1, Sezione II, paragrafo 9 (“indicatore sintetico di costo”) viene stabilito che “Il contratto e il “documento di sintesi” di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC)”, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell’art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

  • mutui;
  • anticipazioni bancarie;
  • altri finanziamenti”.

Pertanto l’ISC, a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d’Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto. Esso, dunque, costituisce una condizione principale del contratto.

LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

Appare quindi chiaro il quadro normativo di riferimento della sentenza 7779/2015 del Tribunale di Napoli: dal primo ottobre 2003 tutti i mutui sottoscritti devono riportare espressamente l’indice sintetico di costo (ISC) del finanziamento. Qualora ciò non avvenisse, mancando il contratto dei requisiti qualificativi e informativi stabiliti dalla Banca d’Italia, il contratto bancario è nullo.

Ed è proprio in forza di tale principio che il Tribunale di Napoli ha stabilito la nullità del contratto di mutuo che non riportava l’indice sintetico di Costo: “(…) poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro”.

IL RISARCIMENTO PER IL CLIENTE

Come noto, tutto ciò che è stato pagato in forza di un contratto nullo deve essere restituito, e pertanto il ricorrente ha ottenuto la restituzione di tutti gli interessi pagati nel corso del rapporto. Si ravvisa, infatti, che il caso in specie non rientra tra quelli previsti dall’art. 117, comma 7, che prevedono l’applicazione dei tassi sostitutivi TUB.

ALTRI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Cagliari, che con la recente sentenza n. 5295/2016 del 29.03.2016 ha chiarito che “la mancata indicazione dell’ISC, che si verifica anche nell’ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all’art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c..

Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale di Cagliari evidenzia come la nullità del contratto di mutuo non deriva solo dal mancato rispetto dell’art. 117 del TUB, ed in particolare “L’inserimento in contratto dell’ISC, difatti, lungi dall’essere solo obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente: la trasparenza delle condizioni economiche del contratto mediante l’indicazione del costo complessivo dell’operazione non consente solo al cliente di cogliere il senso complessivo dell’operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori”.

CategoriaDiritto Bancario
logo-footer