Uno dei recenti dibattiti in materia bancaria riguarda l’inclusione delle polizze assicurative del tipo credit protection nel calcolo del TAEG. Secondo alcuni Tribunali tali polizze assicurative vanno incluse nel calcolo del TAEG soltanto se obbligatorie e imposte dal creditore. Ciò escluderebbe le polizze indicate nel contratto come “facoltative” o “opzionali“. In realtà, molti spesso accade che la Banca imponga la sottoscrizione della polizza, anche se indicata come “facoltativa”.

Si è aperta così la strada ad un profondo dibattito giurisprudenziale. Di seguito, vi è un tentativo di porre chiarezza sulla questione.

IL PUNTO DI PARTENZA: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUI COSTI DA INCLUDERE NEL TAEG

La DIRETTIVA 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 63,  all’art. 3 (“definizioni“), punto “m”, definisce il costo totale del credito per il consumatore come pari a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte“.

Coerentemente con tale disposizione, l’art. 121, al punto “e“, stabilisce che il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza“.

Sempre il medesimo art. 121, punto “m“, chiarisce altresì che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Da una interpretazione lettera delle norma sembrerebbe che le spese assicurative debbano essere inserite nel TAEG soltanto quanto obbligatorie.

L’INDAGINE CONGIUNTA ISVAP-BANCA D’ITALIA

I “dubbi” sulla natura obbligatoria delle polizze indicate nei contratti come “facoltative” sono stati esposti anche in una circolare congiunta ISVAPP-BANCA D’ITALIA del 16 agosto 2015 dove si riportava: “dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”.

Probabilmente, proprio tali considerazioni hanno spinto i giudici verso la presa di coscienza che, al di là di quanto indicato nel contratto di assicurazione, occorresse di volta in volta valutare se effettivamente la polizza non sia da ritenere come “obbligatoria”.

LE SENTENZE DELL’ARBITRO BANCARIO

La maggior parte della giurisprudenza sull’argomento trova origine proprio dalle decisioni dell’arbitro bancario. In particolare, l’arbitro bancario con la decisione n. 798 del 28 gennaio 2016, di fronte ad un caso in cui il ricorrente lamentava l’incorretta quantificazione del TAEG per mancata inclusione della polizza assicurativa definita opzionale, stabiliva che “nonostante dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso, risulti che la polizza assicurativa sia accessoria, facoltativa e non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, non può non riscontrarsi l’esistenza di uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo e quello creditizio. Infatti, anche se da un punto di vista formale risultano due distinti contratti, essi sono senza dubbio caratterizzati da un legame funzionale che è quello di concorrere allo stesso risultato economico sociale, consistente nell’assicurare al ricorrente il finanziamento richiesto. Conseguentemente, si può dire che il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere ‘risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolti a realizzare una finalità pratica unitaria’(Cass. 16.02.07, n.3645)”.

L’esistenza di un legame funzionale tra finanziamento e polizza assicurativa è stata rilevata anche dalla contestuale sottoscrizione dei due contratti, ed infatti nella medesima decisione dell’ABF ha chiarito: “In aggiunta è rilevante il momento di stipulazione di tale polizza che avveniva attraversa sottoscrizione di un “Modulo di adesione al programma assicurativo” al momento stesso della richiesta di finanziamento, fatto questo che fortifica il nesso tra i due contratti”.

Allo stesso modo, il collegio del sud con la decisione n. 3417 del 2014, in un caso analogo a quello appena descritto, ha stabilito che “dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che l’adesione alla polizza assicurativa denominata ‘creditor protection’ fosse, contrariamente a quanto ora asserito dalla banca resistente, facoltativa e che la stessa non avesse avuto alcuna incidenza sulle condizioni praticate al cliente dalla finanziaria erogante il prestito. Emerge, viceversa che beneficiario della suddetta polizza fosse l’intermediario erogante e che la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, sotto forma di adesione ad una polizza collettiva. Sicché è avviso di questo Collegio che i costi connessi a tale assicurazione fossero da ricomprendere nel TAEG nel presupposto che la sottoscrizione della polizza fosse condizione per ottenere il finanziamento”.

Ed ancora, il collegio di Roma, nella seduta del 13 marzo 2015, ribadiva quanto segue: “il Collegio ritiene irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”. In particolare, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente ritenendo che anche la polizza facoltativa vada inclusa nel calcolo del TAEG alla luce dei seguenti elementi:

  • coincidenza tra durata della copertura assicurativa e quella del finanziamento;
  • il premio è stato pagato in via anticipata dalla Banca, e rimborsato dal Cliente insieme al capitale secondo il piano di ammortamento prestabilito;
  • il beneficiario della polizza è la stessa Banca.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile affermare l’inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG prescinde dal fatto che la stessa sia indicata come facoltativa o obbligatoria. Diversamente, occorre indagare sulla eventuale presenza di un nesso funzionale tra polizza e finanziamento, andando a cogliere quegli elementi, evidenziati dalle suddette decisioni dell’ABF, che fanno presumere l’obbligatorietà della polizza.

CategoriaDiritto Bancario
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